SPARITI GLI ESODATI SI CERCA LA FORNERO

Sono spariti gli esodati!!! No, non c’è nulla da festeggiare, non è stata risolta la situazione di quelle centinaia di migliaia di persone che avevano concordato con i datori di lavoro l’uscita in attesa della pensione e che son rimaste senza lavoro e senza pensione a causa della riforma Fornero.

E’ semplicemente sparito il decreto che sanava la situazione per i primi 65.000 (su circa 400.000). doveva essere pubblicato entro il 30 giugno, ma ancora non c’è. Che fine ha fatto? Perso nei meandri della burocrazia statale. Dal ministero del lavoro, si legge, fanno sapere che non è un problema di loro competenza, visto che lo avevano girato all’Economia.

Il provvedimento potrebbe essere al vaglio della Corte dei Conti. Potrebbe, ma non è certo. E’ una possibilità. Come una possibilità è quella che la stessa Corte l’avrebbe rispedito al ministero del Lavoro. Cioè alla Fornero. Che però non ne sa nulla.

Noi, naturalmente, solleveremo il caso in Parlamento, chiederemo conto al governo di questa assurda e surreale vicenda. Non si gioca sulla pelle delle persone, già private di un diritto acquisito a causa di un errore.

Faremo tutto ciò che è in nostro potere per trovare una soluzione, ma è chiaro che senza la volontà politica del governo non si potrà far nulla. Ed a questo punto mi chiedo: ma che governo è questo? Come può sbagliare, far finta di nulla e poi ri-sbagliare e far finta di nulla nuovamente? Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Senza evocare forze oscure e utilizzare termini ‘esagerati’, questo governo ce la mette proprio tutta per far dimenticare il significato della parola ‘equità’.

Commenti

1.    La prima e fondamentale domanda da porsi e da porre a chi deve far passare in Parlamento questo Decreto è se siamo ancora in uno Stato di Diritto e democratico.
La questione è di fondamentale importanza ed é propedeutica ad ogni altra considerazione poiché investe la legittimità stessa dell’azione del Governo e poiché è fondante del Diritto e del riconoscimento della Democrazia quale applicazione di regole e procedure che garantiscano la trasparenza e la giustezza delle decisioni che debbono essere prese da chi deve legiferare e da chi, come il Capo dello Stato, deve controfirmare, e successivamente il Parlamento approvare, coscientemente, tali norme. Ebbene laddove nel decreto all’art. 22 comma 1 viene affermato che “..nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011..” il principio di trasparenza viene calpestato e viene raggirata la conoscenza del Capo dello Stato la cui controfirma viene apposta in totale “incoscienza” poiché il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, non è mai stato pubblicato ( e pertanto non ha forza di legge o di norma esistente, ma è un “fantasma”) né esso è riportato nell’articolo 22. Questo modo di operare viola l’art. 70 della Costituzione “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere”, mai viene detto che è esercitato dal Governo. Oltretutto viene violato anche l’art. 76 della Costituzione “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e l’art. 77 della Costituzione “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare Decreti che abbiano valore di Legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di Legge … omissis”. Siamo da tempo in violazione della Costituzione e questo Decreto è illegittimo non rispettando alcuno dei requisiti dell’art. 77 né esistendo alcuna delega al Governo a norma dell’art. 76!!
L’ulteriore violazione che viene compiuta con l’affermazione del decreto è legata alla modifica subdola dell’art. 24 comma 14 della Legge 214 che i Parlamentari hanno votato. Infatti, inserendo il riferimento al Decreto Interministeriale Fantasma, viene completamente modificata tutta la definizione della platea dei salvaguardati definiti dalla Legge 214/2011. E’ aberrante che lo stesso Governo abbia affermato, con tante bugie in Parlamento, che le  salvaguardie previste erano più che sufficienti e le risorse di copertura adeguate, ed ora cerca di modificare la definizione di quella platea per non incorrere in un disastro che si profila all’orizzonte nelle aule dei tribunali!! Ma non modifica l’impostazione sbagliata, anzi la blinda e se i Partiti la faranno passare saranno complici per tutti quelli che ne rimarranno fuori grazie a questo colpo di mano!!

2.    Far passare all’interno del Decreto di Spending Review le parole su citate del comma 1 dell’art. 22 significa attribuire validità di Legge alla modifica da parte del decreto attuativo delle categorie già definite dalla 214/2011 e per giunta “al buio”, poiché il Decreto del Ministro NON ESISTE formalmente e quindi giuridicamente. Questa interpretazione personale è rafforzata dal fatto che detto decreto Ministeriale del 1 giugno 2012 è citato nelle voci a) b) c) ma non è citato nella d) laddove la categoria non è definita nella 214/2011 bensì nel DL 216/2011 milleproroghe. Supponendo che il decreto del Ministro sia quello che è comparso sulla stampa vorrebbe dire che i vari punti della 214/2011 sarebbero riscritti con i corrispondenti punti del Decreto del Ministro. Salterebbe qualsiasi base iniziale per la PDL Damiano in discussione al Parlamento e si farebbe normativamente un salto indietro della salvaguardia che porterebbe, oggi, l’INPS a dichiarare che gli aventi diritto sono 65.000 e non più i 390.200 dichiarati nel documento consegnato al Ministero ovvero i 400.000 + 1.500.000 Contributori volontari, come dichiarati correttamente dal DG INPS Nori nell’audizione alla Camera sulla base di quanto indicato nel comma 14 dell’art. 24 della L. 214/2011. Questo punto è fondamentale perché significa che le eventuali variazioni normative, tipo la PDL Damiano Integrata in costituzione alla Camera, devono essere ancor più modificate per tener conto di questo “colpo alle spalle” del Governo!! I Partiti non possono far passare questo principio. Sarebbero UMILIATI poiché il Governo, sia Monti che Fornero, hanno detto di non aver mai mentito e che i numeri erano quelli e Monti ha affermato che la Fornero ha lavorato bene, impedendo la votazione di sfiducia al PD che avrebbe mandato a casa il Ministro Fornero!! Perciò NON PUO’ E NON DEVE PASSARE!!

3.    Viene reiterato il concetto dei numeri e non del diritto. Ancora una volta, nonostante la storia precedente che ha dimostrato che non si può operare sui numeri ma solo sui diritti e sulla loro definizione, il Governo pretende di legiferare sulla base dei numeri e pretende di vincolare il diritto al numero massimo “concesso”. Attenzione: la parola corretta è “concesso” e non “ammesso” poiché non vi è alcuna costrizione che impone quel numero, bensì esso è posto arbitrariamente solo come parametro di budget e, come tale, non costituisce un vincolo oggettivo. La dimostrazione è data proprio dal comportamento dello stesso Governo: infatti se fosse stato un vincolo oggettivo (ovvero il Governo NON POTEVA fare diversamente) non avrebbe potuto salvaguardare altri 50.000 (e, ad abundantiam, non avrebbe potuto nemmeno pensare di far uscire 10.000 statali in deroga alla Riforma Fornero!). Perciò, come la L. 122/2010 (per la scelta arbitraria dei 10.000 che venivano esentati dall’incremento della finestra, la 111/2011 e la 214/2011 per la scelta arbitraria di un limite al diritto in termini sia di budget annuo che di numero di “salvati”, anche questa norma è palesemente incostituzionale! Infatti la Costituzione può prevedere che venga differito o modificato un diritto per motivi economici, ma pretende che non sia discriminatorio, ovvero che a parità di situazione rispetto al diritto si abbia uguale trattamento: ebbene non solo ciò non avviene, ma manca anche il motivo REALE economico poiché, come appena detto, la scelta non è oggettivamente economica ma politica e il numero comunque non può costituire discriminante a parità di diritto!

4.    La stessa norma del decreto della Spending Review all’art. 22 comma 1 punto a) riguardante i lavoratori che andranno in mobilità opera un’ulteriore discriminazione a parità, non solo di raggiungimento di requisito pensionistico, ma anche di trattamento di accompagnamento alla pensione.
Infatti sono ammessi a salvaguardia solo gli accordi “stipulati in sede governativa”, mentre sono esclusi tutti gli altri a parità di condizione. Già non si capisce perché due lavoratori che abbiano identici dati anagrafici e contributivi e che sono entrambi in mobilità debbano essere trattati diversamente se uno è andato in mobilità in presenza di accordi collettivi mentre l’altro è stato mandato in mobilità senza alcun accordo, sempre in base alla L. 223/91!! QUESTA E’ FOLLIA LEGISLATIVA!!
Ora occorrerebbe spiegare qual è la differenza tra 2 mobilitati se l’uno era coperto da accordo stipulato in sede governativa e l’altro in sede territoriale (la possibilità è sempre prevista in base alla 223/91!!!

5.    La stessa norma del decreto della Spending Review all’art. 22 comma 1 punto b) torna ad abusare dell’ignoto Decreto Ministeriale e genera anche discriminazione numerica

6.    La stessa norma del decreto della Spending Review all’art. 22 comma 1 punto c) idem

7.    Va assolutamente eliminato il comma 2 dell’art. 22 del Decreto Spending Review, così come si chiede fin dalla sua approvazione l’eliminazione del comma 15 dell’art. 24 della L. 214/2011, o almeno la parte del comma 15 che recita “Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14”. Questo per 2 evidenti motivi di ragione e diritto:
a.    Non può essere demandato un simile potere ad un Ente esecutore che in  tal modo diventa oggettivamente un Ente decisore, stravolgendone il ruolo ed i poteri ammessi
b.    Non è delineato né normato in quale maniera o secondo quale procedura chiara, inequivoca e certificabile da terzi (Magistratura, Utenti, Poteri di Controllo, etc.) possa essere realizzata per far sì che qualsiasi cittadino, che ritiene di averne diritto, possa effettivamente e realmente verificare la correttezza totale della graduatoria assunta dall’Ente (INPS). Il potere dell’Ente esecutore risulta in tal modo abnorme e al di fuori dei limiti di costituzione degli Enti medesimi! Ciò porterebbe inoltre ad evidenti violazioni delle Leggi sulla trasparenza trattandosi, come è stata realizzata l’impostazione di Legge, di una graduatoria paragonabile a quella di un Concorso pubblico per cui tutte le informazioni relative a tutta la graduatoria DEVONO essere rese pubbliche!! Ma questo contrasta ampiamente con i principi di Privacy tipici della materia pensionistica. Insomma se all’Ente viene data una simile facoltà si realizza un aborto giuridico ed un abuso di potere.

In Sintesi:
1.    Deve essere rigettato “in toto”  l’intero art. 22 del Decreto Spending review e concordare la risoluzione dell’intero problema esodati (compreso i 55.000) in Parlamento tramite la PDL Damiano Integrata che si sta formando presso la Commissione Lavoro.
Tale PDL deve avere un’immediata corsia preferenziale e deve essere previsto un tavolo con i Comitati spontanei nati in tutta Italia.
2.    In subordine:
a.    Per il comma 1 dell’art. 22
A.    Deve essere rigettato l’inserimento di qualsiasi riferimento a norme del Decreto Ministeriale 1 giugno 2011 in tutto l’art. 22 poiché non può essere tollerato il tentativo di correggere artificiosamente le declaratorie dei requisiti della L. 214/2011 art. 24 comma 14 di cui dalla lettera a) fino a e). L’accettazione di tale riferimento modificherebbe di fatto il comma 14 suddetto.
B.    Deve essere rigettato il tentativo di limitare ai soli “accordi stipulati in sede governativa” la salvaguardia prevista al punto a) del Decreto Spending Review. Essa deve essere estesa a tutti gli accordi e a tutti coloro che si trovano in condizione di mobilità
C.    Deve essere rigettata qualsiasi limitazione di cui alla lettera b)
D.    Deve essere rigettata qualsiasi limitazione di cui alla lettera c)

Gentile onorevole,

vorrei far notare almeno a persone come lei, che non sono allineate a questo Governo, che non si tratta dei primi 65000 da salvaguardare. Il decreto attuativo chiamato del 1 giugno e che ancora latita contiene un nunero imprecisato di nuovi requisiti rispetto a quello del 6 dicembre, di cui avrebbe dovuto essere solo una disposizione attuativa, da cambiare il volto del provvedimento stesso.

Per rientrare nel numero di 65000, come ha candidamente confessato il Ministro Giarda durante l'udizione per la sfiducia alla Fornero, sono stati adottati una serie di nuovi requisiti assolutamente non contenuti nel decreto precedente.

Adesso anche il PD nella voce del suo segretario sembra voler assecondare il tutto con la scusa che intanto verranno salvaguardati i primi 120000 casi più urgenti, o i primi come dice lei.

Non è affatto così; a gennaio 2013 ci saranno i primi senza pensione e senza stipendio non salvaguardati perchè tenuti fuori da qualche requisito assurdo.

Pensi solo a quello del contributo volontario che deve essere versato e deve essere l'ultimo. In questo modo vengono esclusi:

1 - i CV che non avevano bisogno di verasre perchè la riforma delle pensioni ha stravolto tutto ma stranamente nel meccanismo di salvaguardia ha mantenuto il coefficiente 96; molti Contributori volontari pensavano probabile dover arrivare a 40 anni. Anche chi versato dopo il 6 dicembra sembra poter rischiare per un termine "accreditabile" contenuto nel decreto che nessuno sembra saper interpretare.

2 - i CV che hanno fatto un lavoro temporaneo.

Spero che lei convenga con me che non è poossibile avallare porcherie del genere non degne di uno stato civile.

Spero che lei vorrà correggere la sua informazione in modo da rendere ancora più evidenti le ingiustizie che stanno per essere consumate con il consenso del PD e del suo segretario che diceva fino a qualche giorno fa che se non si trovavano soluzioni per tutti i 280000 esodati (che risultano a lui) non avrebbe votato la riforma del lavoro.

CHE VERGOGNA!!